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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

75607
Regno d'Italia 21 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto può esser levato dal segretario comunale.

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Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo nei casi previsti nei

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In caso di alterazione del testo di un assegno bancario chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato

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Se il colpevole, nei casi preveduti nei n. 2 e 3 fornisce al trattario la somma prima della presentazione dell'assegno, la pena è ridotta alla metà e

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Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.

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Nei termini previsti dalla presente legge non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.

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Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.

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Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto.

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Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio del Regno o nei territori soggetti alla sovranità

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Nei giudizi, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità dell'assegno bancario a

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, nei limiti della cauzione che i corrispondenti stessi hanno presso di esso.

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Gli assegni bancari emessi prima della entrata in vigore della presente legge sono regolati a tutti gli effetti, anche nei riguardi del bollo, dalla

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Tale clausola, salvo il disposto dell'articolo 45, ultimo comma, non dispensa il portatore dalla presentazione dell'assegno bancario, nei termini

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A garanzia dei vaglia cambiari, la Banca d'Italia è tenuta, a norma di legge, a costituire apposita riserva in oro o in divisa di paesi esteri nei

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levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente nei termini stabiliti, questi sono prolungati.

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per l'incasso a mezzo di una stanza di compensazione. Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti disposizioni risponde del danno nei

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nei rapporti del bollo, all'ufficio del registro per la regolarizzazione col pagamento della sola tassa graduale di bollo dovuta, nel termine di 15

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giorni se pagabile in altro comune del Regno; di trenta giorni se è pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi nel bacino

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Se la clausola è apposta dal traente, essa produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante

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o della dichiarazione equivalente e, se vi sia la clausola « senza spese », lo stesso giorno della presentazione. Ogni girante nei due giorni feriali

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E' punito con la multa da L. 50 a L. 5000 e nei casi più gravi anche con la reclusione sino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato punibile

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